3A Agricoltura Alimentazione Ambiente
coscienza verde
giovedì 14 febbraio 2013
domenica 7 agosto 2011
DPR con Regolamento ambienti confinati (silos, cisterne, ...).
Il Consiglio dei Ministri n. 149 del 03/08/2011, su proposta del Ministro del lavoro, Sacconi, ha approvato il Regolamento sugli spazi (ambienti) confinati, che reca misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che svolgano attività in luoghi connotati da un rischio infortunistico particolarmente elevato, quali silos, cisterne, cunicoli e simili.
Tra le misure del D.P.R.:
- obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento, anche per il datore di lavoro, sui rischi degli ambienti confinati e sulle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi;
- obbligo di possedere dispositivi di protezione come maschere protettive, imbracature, rilevatori di gas, respiratori;
- obbligo di predisporre il necessario addestramento;
applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma anche nei confronti delle eventuali imprese subappaltatrici;
- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in ambienti confinati, assunta con contratti di lavoro subordinati o con altri contratti (in quest’ultimo caso certificati in base al decreto n.267/03).
Durante tutte le fasi di lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata una procedura di lavoro specificamente diretta a ridurre al minimo i rischi propri di questo genere di attività.
Quando i lavori sono svolti tramite appalto, deve essere garantito che prima dell’accesso nei luoghi di lavoro tutti i lavoratori che verranno impegnati nelle attività , compreso, eventualmente il datore di lavoro, siano informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi.
Il datore di lavoro committente deve individuare un proprio rappresentante, adeguatamente
formato ed addestrato, che vigili sulle attività lavorative.
Tra le misure del D.P.R.:
- obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento, anche per il datore di lavoro, sui rischi degli ambienti confinati e sulle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi;
- obbligo di possedere dispositivi di protezione come maschere protettive, imbracature, rilevatori di gas, respiratori;
- obbligo di predisporre il necessario addestramento;
applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma anche nei confronti delle eventuali imprese subappaltatrici;
- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in ambienti confinati, assunta con contratti di lavoro subordinati o con altri contratti (in quest’ultimo caso certificati in base al decreto n.267/03).
Durante tutte le fasi di lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata una procedura di lavoro specificamente diretta a ridurre al minimo i rischi propri di questo genere di attività.
Quando i lavori sono svolti tramite appalto, deve essere garantito che prima dell’accesso nei luoghi di lavoro tutti i lavoratori che verranno impegnati nelle attività , compreso, eventualmente il datore di lavoro, siano informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi.
Il datore di lavoro committente deve individuare un proprio rappresentante, adeguatamente
formato ed addestrato, che vigili sulle attività lavorative.
giovedì 16 giugno 2011
Ambiente: al via il decreto sulla tutela ambientale
Pesanti sanzioni sono previste, a carico delle imprese, per chi non rispetta l’ambiente. Il Consiglio dei Ministri dello scorso 7 aprile ha approvato uno schema di decreto legislativo che, in esecuzione delle direttive comunitarie 2008/99 e 2009/123, prevede l’introduzione di nuovi reati ed estende l’applicazione del decreto legislativo 231/2001, sulla responsabilità amministrativa delle imprese, ai reati contro l’ambiente.
Il provvedimento si compone di tre articoli ed opera quindi in due distinte direzioni.
Da una parte introduce le nuove fattispecie di reato nel codice penale, inserendo gli articoli 727-bis e 733-bis, per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto.
Dall’altra estende la responsabilità delle persone giuridiche a tutti quegli illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell’ambiente e posti in essere anche da propri dipendenti, dalla commissione dei quali devono aver tratto vantaggio o avuto interesse.
Tutte le condotte illecite vengono suddivise in tre grandi aree a seconda della gravità per poi applicare le sanzioni di natura pecuniaria secondo il meccanismo delle quote.
In alcuni casi considerati più gravi e cioè per le infrazioni al "Codice dell'ambiente" e per quelle derivanti da inquinamento provocato da navi è prevista anche l'applicazione, per un massimo di 6 mesi, delle sanzioni interdittive.
Il provvedimento si compone di tre articoli ed opera quindi in due distinte direzioni.
Da una parte introduce le nuove fattispecie di reato nel codice penale, inserendo gli articoli 727-bis e 733-bis, per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto.
Dall’altra estende la responsabilità delle persone giuridiche a tutti quegli illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell’ambiente e posti in essere anche da propri dipendenti, dalla commissione dei quali devono aver tratto vantaggio o avuto interesse.
Tutte le condotte illecite vengono suddivise in tre grandi aree a seconda della gravità per poi applicare le sanzioni di natura pecuniaria secondo il meccanismo delle quote.
In alcuni casi considerati più gravi e cioè per le infrazioni al "Codice dell'ambiente" e per quelle derivanti da inquinamento provocato da navi è prevista anche l'applicazione, per un massimo di 6 mesi, delle sanzioni interdittive.
venerdì 10 giugno 2011
La fitodepurazione degli impianti produttivi
La fitodepurazione è utilizzata per il trattamento dei reflui caseari.
La tecnica è inserita dal CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali) come una ottima soluzione , soprattutto per piccoli e medi caseifici quando l'adozione di un impianto tecnologico risulta una soluzione insostenibile sia per la manodopera specializzata che per gli alti costi energetici. La fitodepurazione è una tecnologia semplice e caratterizzata da costi di gestione molto contenuti.
Importante è capire (soprattutto ai fini di un dimensionamento) se lo scarico rientra tra gli "assimilabili a domestici" o tra gli "industriali". La Normativa Nazionale (D.Lgs 152/06 – Parte III), stabilisce che si hanno “acque reflue domestiche” quando la materia prima lavorata proviene per almeno due terzi da aziende agricole che esercitano anche l’attività di caseificazione (in pratica i caseifici aziendali che lavorano per almeno 2/3 latte di produzione propria). Per i restanti casi l’assimilazione a domestico viene fatta in base a Regolamenti Regionali, ove questi esistono, quindi i criteri possono cambiare da Regione a Regione; se non si rientra in questi criteri, gli scarichi sono da considerarsi industriali e come tali possono essere immessi in acque superficiali nel rispetto dei limiti di scarico della tabella 3 allegato 5 Parte III Dlgs 152/2006. A livello progettuale, la differenza è solamente in un diverso dimensionamento dell’impianto.
La tecnica è inserita dal CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali) come una ottima soluzione , soprattutto per piccoli e medi caseifici quando l'adozione di un impianto tecnologico risulta una soluzione insostenibile sia per la manodopera specializzata che per gli alti costi energetici. La fitodepurazione è una tecnologia semplice e caratterizzata da costi di gestione molto contenuti.
Importante è capire (soprattutto ai fini di un dimensionamento) se lo scarico rientra tra gli "assimilabili a domestici" o tra gli "industriali". La Normativa Nazionale (D.Lgs 152/06 – Parte III), stabilisce che si hanno “acque reflue domestiche” quando la materia prima lavorata proviene per almeno due terzi da aziende agricole che esercitano anche l’attività di caseificazione (in pratica i caseifici aziendali che lavorano per almeno 2/3 latte di produzione propria). Per i restanti casi l’assimilazione a domestico viene fatta in base a Regolamenti Regionali, ove questi esistono, quindi i criteri possono cambiare da Regione a Regione; se non si rientra in questi criteri, gli scarichi sono da considerarsi industriali e come tali possono essere immessi in acque superficiali nel rispetto dei limiti di scarico della tabella 3 allegato 5 Parte III Dlgs 152/2006. A livello progettuale, la differenza è solamente in un diverso dimensionamento dell’impianto.
domenica 5 giugno 2011
Ambiente: Le piante domestiche utili alla salute
Purtroppo nelle nostre case spesso troviamo sostanze tossiche volatili di varia natura. Ad esempio, per la realizzazione di molti mobili sono utilizzati collanti sintetici a base di formaldeide, una sostanza irritante per occhi, cute, vie respiratorie e sospettata di essere cancerogena. Questa può essere presente anche nei prodotti per la pulizia della casa, nella carta igienica, negli asciugamani o nei tappeti. La natura ci ha donato alcune piante, che utilizziamo in ambienti chiusi, che oltre ad assorbire anidride carbonica e rilasciare ossigeno attraverso la fotosintesi clorofilliana, sono capaci di limitare i danni di numerose sostanze chimiche. Una di queste che rende inoffensiva la formaldeide è la lingua di suocera (Sansevieria trifasciata laurentii), che riesce a vivere anche in condizioni di luce scarsa. Allo stesso fine si rivelano utili anche l’azalea (Rododendrum simsii), la cui capacità filtrante è risultata apprezzabile in luoghi freschi, e il pathos (Scindapsus aures), anche questo resistente in penombra. Si consiglia la collocazione di queste piante nei bagni, poiché sono spesso le stanze più inquinate da formaldeide. Le lacche e le vernici sono responsabili dell’emissione di benzene, xilene e triclotilene (trielina). Quest’ultimo è presente anche nei capi d’abbigliamento lavati a secco. L’intossicazione cronica da inalazione di tricotilene provoca desensibilizzazione dell’olfatto, turbe del ritmo e della conduzione cardiaca, dermatiti e problemi dell’equilibrio per alterazione della funzione vestibolare. Per neutralizzare queste sostanze chimiche si consigliano, per gli ambienti luminosi ed in angoli non esposti direttamente ai raggi solari, la palma di bamboo (Chamaedorea seifritzii in foto) e il ficus (Ficus benjamina), mentre per gli angoli semiombreggiati la dracena (Dracaena marginata).
Anche gli animali domestici possono essere insidiosi. Essi sono portatori di inquinamento a causa delle particelle trasmesse con le loro feci. In questo caso si potrebbe collocare in casa dell’edera comune (Hedera helix), che non ha bisogno di ambienti particolarmente luminosi.
Anche gli animali domestici possono essere insidiosi. Essi sono portatori di inquinamento a causa delle particelle trasmesse con le loro feci. In questo caso si potrebbe collocare in casa dell’edera comune (Hedera helix), che non ha bisogno di ambienti particolarmente luminosi.
giovedì 2 giugno 2011
Alimentazione: Additivi ed aromi
Sali, zuccheri, grassi, 360 additivi e 3mila aromi, tra naturali e sintetici. Di questi si serve l’industria alimentare per i propri prodotti, per renderli più appetibili, più graditi. Il segreto industriale, che sta dietro ogni ricetta, impedisce di sapere esattamente in quali dosi siano presenti. Quanto agli aromi, la normativa non obbliga i produttori a specificarne in etichetta neppure il nome, per cui compaiono solo con la scritta generica di “aromi” (se sintetici) o “aromi naturali”. Di queste sostanze sappiamo che l’industria non può fare a meno.
Non sempre è così, naturalmente. A volte queste sostanze chimiche servono, benissimo, per rimediare alla scarsa qualità di un prodotto. Una funzione di questo tipo ce l’hanno gli esaltatori del gusto come il glutammato monosodico. Ne basta una piccolissima quantità per insaporire qualunque piatto, e mascherarne i difetti. Una funzione del genere ce l’ha anche il sale, che non è un additivo ma un nutriente: costa poco e rende molto, esalta i sapori forti, trattiene acqua facendo aumentare il peso dell’alimento, come per i prodotti conservati a base di carne, allunga i tempi di conservazione e attenua i sapori amari come quelli che possono emergere dalla cottura dei grassi. Purtroppo cibandoci di alimenti confezionati, arriviamo ad assumere il doppio del sale rispetto alla dose giornaliera consigliata.
Gli aromi infine, sono molto usati, anche se in dosi minime. L’industria usa preferibilmente quelli sintetici piuttosto che i naturali, perché più disponibili ed economici. Difatti, ben oltre i quattro quinti dell’aroma alla vaniglia usato è di origine chimica, anche se “naturalidentica”, ha cioè la stessa formula chimica di quella estratta naturale. Ma, dicono gli addetti ai lavori, più che una decisione voluta, è quasi una scelta obbligata, più che altro dettata dal desiderio di accontentare noi consumatori.
Prendiamo gli additivi, se ne contano circa una ventina di categorie con altrettante funzioni: conservare, colorare, miscelare gli ingredienti, stabilizzare il gusto e rendere più morbidi i cibi, esaltarne il sapore o edulcorare. Molti di questi sono praticamente necessari per la buona riuscita dei prodotti. Le ragioni?
La ciambella industriale deve essere confezionata e poi conservata per diverso tempo, deve mantenere le qualità organolettiche, restare soffice, continuare ad avere un colore accattivante e un profumo gradevole. A questo servono gli additivi”. In molti casi, quindi, gli additivi fanno sì che il prodotto mantenga inalterate nel tempo alcune caratteristiche qualitative indispensabili per soddisfare le esigenze dei consumatori.Non sempre è così, naturalmente. A volte queste sostanze chimiche servono, benissimo, per rimediare alla scarsa qualità di un prodotto. Una funzione di questo tipo ce l’hanno gli esaltatori del gusto come il glutammato monosodico. Ne basta una piccolissima quantità per insaporire qualunque piatto, e mascherarne i difetti. Una funzione del genere ce l’ha anche il sale, che non è un additivo ma un nutriente: costa poco e rende molto, esalta i sapori forti, trattiene acqua facendo aumentare il peso dell’alimento, come per i prodotti conservati a base di carne, allunga i tempi di conservazione e attenua i sapori amari come quelli che possono emergere dalla cottura dei grassi. Purtroppo cibandoci di alimenti confezionati, arriviamo ad assumere il doppio del sale rispetto alla dose giornaliera consigliata.
Gli aromi infine, sono molto usati, anche se in dosi minime. L’industria usa preferibilmente quelli sintetici piuttosto che i naturali, perché più disponibili ed economici. Difatti, ben oltre i quattro quinti dell’aroma alla vaniglia usato è di origine chimica, anche se “naturalidentica”, ha cioè la stessa formula chimica di quella estratta naturale. Ma, dicono gli addetti ai lavori, più che una decisione voluta, è quasi una scelta obbligata, più che altro dettata dal desiderio di accontentare noi consumatori.
Ambiente: Testo Unico Sistri (D.M. 18/02/2011 n. 52)
Sulla G.U n. 95 del 26 aprile 2011 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, che raccoglie in un testo unico coordinato i Decreti Ministeriali del 17 dicembre 2009, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010, raggruppando le definizioni e ridefinendo il testo di varie disposizioni, inclusi gli allegati, che sono state modificate nel frattempo con i predetti decreti ministeriali.
Il testo, “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”, entrerà in vigore l’11 maggio 2011.
Restano salve le proroghe finora intervenute per l'avvio operativo del sistema (quindi la partenza del Sistri viene confermata per il 1° giugno 2011) e per la trasmissione dei dati di quanto prodotto e smaltito o recuperato nel 2010 e nel 2011 (rispettivamente, 30 aprile e 31 dicembre 2011 articolo 12, commi 1 e 2, DM 17 dicembre 2009 e Circolare del Ministero dell'Ambiente 2 marzo 2011).
Inoltre, si conferma l'obbligo di tenuta di registri e formulari fino alla piena funzionalità del Sistri.
Il termine annuale per il pagamento dei contributi slitta dal 31 gennaio al 30 aprile 2011.
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